Vendite di beni tramite piattaforme digitali – Obblighi comunicativi -Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1. PREMESSA

L’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. decreto “Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.
Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061 ha:
• definito i termini e le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi all’ob-bligo in argomento;
• approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei suddetti dati.
Ai sensi dell’art. 13 co. 3 del DL 34/2019, i soggetti passivi sono considerati debitori dell’IVA in re-lazione alle vendite di beni a distanza facilitate per le quali hanno:
• omesso la trasmissione dei relativi dati;
• trasmesso i dati in modo incompleto.
Con la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2020 n. 13 sono stati forniti chiarimenti in merito all’appli-cazione dell’obbligo comunicativo in esame, riconoscendo una “sanatoria”, fino all’1.6.2020, per i soggetti che, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, hanno dovuto sostituire o integrare le comunicazioni originariamente inviate.

 

 

Cerca