Diritto camerale annuale Approvazione delle maggiorazioni Termini di versamento

1. DIRITTO CAMERALE ANNUALE PER IL 2023

Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se-guenti misure:
• società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
• società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
• società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
• imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
• imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
• tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

 

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